Accettazione eredità con beneficio di inventario
COS’E'
L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio d’inventario. Quest’ultima ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede. E’ l’unica forma di accettazione per minori, interdetti o inabilitati e per le persone giuridiche (es. società). L’accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale competente.
NORMATIVA
CHI PUO' RICHIEDERLA
Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta. I termini per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario sono:
- 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni caduti in successione. Se l'inventario non è compiuto nei 3 mesi (salvo proroga concessa dal Giudice), l'erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice;
- 10 anni dal decesso, se il chiamato non è nel possesso dei beni.
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Lanusei – via Marconi, 109 - Cancelleria Successioni – Piano IV – Stanze 7 – 10 - 11
Informazioni telefoniche: 0782/473409 - fax 0782/42640
Orario sportello: da lunedì – mercoledì – venerdì – sabato dalle 8:30 alle 13:30
martedì – giovedì dalle 8:30 alle 12:00
COME SI SVOLGE
L’interessato dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al Cancelliere del Tribunale dell’ultimo domicilio del de cuius. Per l’inventario si rimanda a quanto previsto dall’art. 769 cpc.
L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di minori, interdetti, inabilitati, persone sottoposte a amministrazione di sostegno e persone giuridiche. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
NOTA BENE
Documenti richiesti:
- certificato di morte;
- in presenza di testamento, copia in bollo rilasciata dal notaio con gli estremi della registrazione;
- codice fiscale del richiedente, del defunto, dei minori/tutelati, previa, riguardo a questi ultimi, autorizzazione, da presentare in copia conforme, del Giudice Tutelare
COSTI
- due marche da bollo da € 16,00 ciascuna,
- una marca da € 11,80 da corrispondere al momento della redazione dell’atto ad uso trascrizione.
- € 294,00 per pagamento oneri trascrizione da pagare tramite F 23 presso banca/posta/Agenzia Entrate Riscossioni dopo la redazione dell’atto.