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Accettazione eredità con beneficio di inventario

Accettazione d'eredità con beneficio di inventario

Accettazione eredità con beneficio di inventario

COS’E'

L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio d’inventario. Quest’ultima ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede. E’ l’unica forma di accettazione per minori, interdetti o inabilitati e per le persone giuridiche (es. società). L’accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale competente.

NORMATIVA

CHI PUO' RICHIEDERLA

Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta. I termini per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario sono:

  • 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni caduti in successione. Se l'inventario non è compiuto nei 3 mesi (salvo proroga concessa dal Giudice), l'erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice;
  • 10 anni dal decesso, se il chiamato non è nel possesso dei beni.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Lanusei – via Marconi, 109 - Cancelleria Successioni – Piano IV – Stanze 7 – 10 - 11

Informazioni telefoniche: 0782/473409 - fax 0782/42640

Orario sportello: da lunedì – mercoledì – venerdì – sabato dalle 8:30 alle 13:30

martedì – giovedì dalle 8:30 alle 12:00

COME SI SVOLGE

L’interessato dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al Cancelliere del Tribunale dell’ultimo domicilio del de cuius. Per l’inventario si rimanda a quanto previsto dall’art. 769 cpc.

 

L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di minori, interdetti, inabilitati, persone sottoposte a amministrazione di sostegno e persone giuridiche. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del Giudice Tutelare. 

NOTA BENE

Documenti richiesti:

  • certificato di morte;
  • in presenza di testamento, copia in bollo rilasciata dal notaio con gli estremi della registrazione;
  • codice fiscale del richiedente, del defunto, dei minori/tutelati, previa, riguardo a questi ultimi, autorizzazione, da presentare in copia conforme, del Giudice Tutelare

COSTI

  • due marche da bollo da € 16,00 ciascuna,
  • una marca da € 11,80 da corrispondere al momento della redazione dell’atto ad uso trascrizione.
  • € 294,00 per pagamento oneri trascrizione da pagare tramite F 23 presso banca/posta/Agenzia Entrate Riscossioni dopo la redazione dell’atto.