Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato presso gli Uffici Giudiziari.
Le copie possono essere:
- semplici: servono al solo fine di conoscere il contenuto dell’atto. Queste copie non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all’originale apposta dalla cancelleria;
- autentiche: servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche. Hanno lo stesso valore legale dell’atto o provvedimento originale;
- esecutive: servono per procedere all’esecuzione forzata di un provvedimento.
NORMATIVA
CHI PUO' RICHIEDERLE
Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.
DOVE
- Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Lanusei – via Marconi, 109 – Cancelleria Civile - Piano IV
Le copie urgenti, nei limiti della disponibilità, vengono rilasciate immediatamente, altrimenti entro tre giorni; quelle non urgenti, vengono rilasciate entro cinque giorni lavorativi, nei limiti della disponibilità.
COSTI
Per il rilascio della copia di un atto occorre pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto (Vedi: TABELLA DIRITTI DI COPIA D.M. 4-7-2018).
NOTA BENE
Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (Art.269 comma 1 bis T.U. spese giustizia).