Magistrati - Ufficio del Giudice di Pace di Lanusei

SEZIONE PENALE - Materie di competenza:

La competenza in materia penale

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Le competenze del Giudice di Pace in sede penale sono definite dal D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468".

Nel corso del procedimento penale il Giudice di Pace deve perseguire, per quanto possibile, ogni tentativo di conciliazione tra le parti.

In caso di condanna il giudice di pace non applica pene detentive, ma solo pene pecuniarie.

Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il Giudice di Pace può applicare la pena della permanenza domiciliare o laddove l'imputato lo richieda, la pena del lavoro di pubblica utilità

Competenza per materia

Le materie, ossia i delitti e le contravvenzioni di competenza del Giudice di Pace, sono elencati nell'articolo 4 del dlgs n. 274/2000, tra i quali figurano diversi reati, sia di natura delittuosa che contravvenzionale, contemplati dal codice di procedura penale e altri invece contemplati da leggi speciali, come il Codice della Strada, il Testo Unico dell'Immigrazione, il Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e il Testo unico in materia di sicurezza.

Competenza per territorio

Per quel che riguarda la competenza per territorio, in base all'articolo 5 del decreto legislativo n. 274/2000, il Giudice di Pace competente è quello del luogo in cui il reato è stato consumato (rimane comunque ferma la competenza del Tribunale dei minorenni).