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Riabilitazione soggetto per protesto di assegno o titolo bancario

Riabilitazione soggetto per protesto di assegno o titolo bancario

Riabilitazione soggetto per protesto di assegno o titolo bancario

COS'E'

Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo bancario e l’effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.

NORMATIVA

CHI PUO' RICHIEDERLA

La parte interessata o persona munita di delega con un proprio documento di identità. Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorsi 13 mesi dall’ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni (pagamento) per le quali i protesti sono stati levati. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato per le società della sede legale della società.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Lanusei – via Marconi, 109 - Cancelleria Successioni – Piano IV – Stanze 7 – 10 - 11 Informazioni telefoniche: 0782/473447 - fax 0782/42640

Orario sportello: da lunedì – mercoledì – venerdì – sabato dalle 8:30 alle 13:30

martedì – giovedì dalle 8:30 alle 12:00

E-mail: patrizia.romagnoli@giustizia.it; volontariagiurisdizione.tribunale.lanusei@giustizia.it

COME SI SVOLGE

Per ottenere la riabilitazione dai protesti di assegni e cambiali, elevati negli ultimi cinque anni e pertanto risultanti dalla visura camerale,

è necessario produrre:

  • istanza indirizzata al Presidente del Tribunale tendente ad ottenere la riabilitazione;
  • il ricorrente deve qualificarsi compiutamente nel ricorso, indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza attuale, recapito telefonico.
  • fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale;
  • gli originali dei titoli protestati unitamente all’atto di protesto (allegato al titolo), o dichiarazione liberatoria di avvenuto pagamento con sottoscrizione autenticata;
  • visura aggiornata dei protesti con data non anteriore a un mese dal deposito dell'istanza.

Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce tale potere (es. amministratore unico, socio amministratore ecc.); deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società.

Si deve indicare la ragione o denominazione sociale completa e non abbreviata (es. snc ACME di Rossi Luigi e C., e non solo snc ACME) e produrre visura camerale della società

La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato dovrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull’apposito bollettino.

In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta caso per caso.

COSTI

  • Contributo Unificato di € 98,00
  • Una marca da € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.
  • Una marca da € 34,89 per il rilascio entro tre giorni di copia autentica del provvedimento o da € 11,63 con rilascio dopo tre giorni.