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Decreto penale di condanna

Decreto penale di condanna

DECRETO PENALE DI CONDANNA

 

COS'E'

Per alcune specie di reato, con decreto penale il G.I.P. condanna l'imputato (e, se c'è, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) ad una multa o ammenda, in misura che può esser anche inferiore al minimo "normale", senza condanna alle spese processuali né applicazione di pene accessorie; può concedere la sospensione condizionale della pena; se obbligatoria per legge, dispone la confisca di cose sequestrate.

ENTRO 15 GIORNI dalla notifica del decreto il condannato può proporre OPPOSIZIONE al decreto penale.

NORMATIVA

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Lanusei – Via Marconi, 109 - Ufficio G.I.P / - Cancelleria decreti penali - Piano terzo - Stanza n. 4

Informazioni telefoniche: 0782/473445

COME SI SVOLGE

La dichiarazione di OPPOSIZIONE si fa personalmente o tramite avvocato.

In essa si devono indicare gli estremi del decreto di condanna, la sua data e il giudice che lo ha emesso (non occorre esporre motivi);

In sede di opposizione SI PUO' chiedere il giudizio immediato o un rito alternativo, ossia il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena (patteggiamento) o l'ammissione all'oblazione, o la messa alla prova.

N.B.: si evidenzia che, nel giudizio seguente all'opposizione, può essere applicata una pena più grave di quella portata dal decreto e possono essere revocati eventuali benefici.

MODULI