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Autorizzazione a vendere proprietà di incapace

Autorizzazione a vendere proprietà di incapace

Autorizzazione a vendere proprietà di incapace

COS'E'

Quando occorre procedere a determinati atti nell’interesse di un incapace (minore di età, inabilitato,o interdetto) il genitore, il tutore,o il curatore devono chiedere l’autorizzazione al Tribunale. L’autorizzazione del Tribunale occorre per vendere beni immobili e beni mobili registrati; per costituire pegni o ipoteche; e procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi, transazioni o accettare concordati. L’autorizzazione è data previo parere del Giudice Tutelare.

Se si tratta di minore sottoposto a responsabilità genitoriale non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili, mentre per la vendita degli immobili è sufficiente l’autorizzazione del Giudice Tutelare, ad eccezione di quelli acquistati “mortis causa”, finché l’acquisto non è perfezionato ( in altre parole occorre l’autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio d’inventario).

NORMATIVA

CHI PUO' RICHIEDERLA

I genitori congiuntamente o quello esercente la responsabilità in via esclusiva sul/la figlio/a minore a cui sono demandate anche le decisioni di maggiore interesse, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno.

La domanda per ottenere l’autorizzazione del Tribunale alla vendita è proposta con ricorso diretto al Tribunale.

In caso di eredità giacente o di beni pervenuti al seguito di successione, è competente il Tribunale del luogo di apertura della successione.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Lanusei – via Marconi, 109 - Cancelleria Tutele - Piano IV - Stanze 7 - 8

Informazioni telefoniche: 0782/473447 . Fax: 0782/42640

Email: mariaantonietta.corria­s@giustizia.it;     marialuisa.agus@giustizia.it       

Orario sportello: lunedì – mercoledì – venerdì – sabato dalle 8:30 alle 13:30

martedì – giovedì dalle 8:30 alle 12:00

COME SI SVOLGE

La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a colui che ha presentato la domanda o ad un rappresentante munito di delega. Se la residenza del minore o del tutore o del curatore o dell'amministrato è diversa da quella del luogo di apertura della successione, l'interessato deve allegare al ricorso la copia conforme del parere del Giudice Tutelare competente per territorio in base alla residenza dei soggetti incapaci. Le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale.

NOTA BENE

Documenti da allegare:

  • Copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari);
  • Copia dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;Copia semplice del verbale di inventario se esistente;
  • Originale della perizia asseverata se si tratta di immobili e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda.
  • Valutazione del mezzo effettuato da esperti del settore.
  • Eventuale proposta di acquisto.

COSTI

  • Esente da Contributo Unificato.
  • Una marca da Euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifiche.