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Divorzio Congiunto o Contenzioso

Divorzio Congiunto o Contenzioso

Divorzio Congiunto o Contenzioso

COS'E'

Il divorzio può essere contenzioso o congiunto. In entrambi i casi è necessaria l’assistenza di un avvocato. Nel caso di divorzio congiunto è possibile avvalersi di un solo avvocato.

Il divorzio congiunto può essere presentato solo dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni del divorzio (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc…) . Generalmente la procedura si esaurisce in un’unica udienza.

Il divorzio contenzioso può essere presentato dai coniugi che non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. La procedura è più complessa perché viene prima fissata un’udienza presidenziale e poi una serie di udienze istruttorie. Al termine della causa viene emessa la sentenza di divorzio.

NORMATIVA

Legge n.898 del 1 Dicembre 1970 modificata con Legge n.74 del 6 marzo 1987

Legge 11-05-2015 n.55

CHI PUO' RICHIEDERLO

Per il divorzio congiunto il ricorso è diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

Per il divorzio contenzioso il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Lanusei – via Marconi, 109 - Cancelleria Civile – Piano IV – Stanza 10

giorni e orario di apertura al pubblico: tutti i giorni, sabato compreso, dalle 08:30 alle 13:30 ad eccezione del martedì e del giovedì dalle 08:30alle 12:00

telefono 0782/473450 fax 0782/42640

e-mail: beatrice.depau@giustizia.it

pec: contenziosocivile.tribunale.lanusei@giustziacert.it

COME SI SVOLGE

La sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile del comune di celebrazione del matrimonio dalla cancelleria competente solo dopo il passaggio in giudicato. La sentenza se non viene fatta acquiescenza o se non viene notificata a cura dell’avvocato, passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione.

NOTA BENE

La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:

Per il divorzio congiunto:

  • Stato di famiglia
  • Certificati di residenza
  • Copia integrale dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato
  • Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale
  • Modello ISTAT (da reperire in Cancelleria) debitamente compilato con tutti i dati delle parti

Per il divorzio giudiziale:

  • Stato di famiglia
  • Certificati di residenza
  • Copia integrale dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
  • Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale omologato
  • Modello ISTAT(da reperire in Cancelleria) debitamente compilato con tutti i dati delle parti

COSTI

  • Contributo Unificato da € 43,00 per divorzio congiunto
  • Contributo Unificato da € 98,00 per divorzio giudiziale