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Impugnazione delibere assembleari

Impugnazione delibere assemleari

Impugnazione delibere assembleari

COS'E'

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento. E’ richiesta l’assistenza di un legale quando competente a decidere è il Tribunale o il Giudice di Pace. Non è invece necessaria l’assistenza del legale per le cause promosse davanti al Giudice di Pace per importi inferiori a € 1100,00.

NORMATIVA

CHI PUO’ RICHIEDERLA

I condomini interessati.

DOVE

  • Secondo i limiti di competenza per valore: per calcolare l'importo rilevante al fine di determinare la competenza, si deve aver riguardo all'importo delle sola spesa contestata e non al totale delle spese a carico del condomino che impugna anche se egli ha impugnato l'intera delibera.
  • Oltre € 5000,00  Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Lanusei – vai Marconi, 109 - Cancelleria Civile - Piano IV stanze 10 e 11 - Orario sportello: tutti i giorni, sabato compreso, dalle 08:30 alle 13:30 ad eccezione del martedi e giovedi dalle 08:30 alle 12:00
  • Entro € 5000,00 Giudice di Pace - Viale dei Marconi, 109 -Lanusei – Telefono: 0782 473455

 

  • COME SI SVOLGE

 

  • L’impugnazione può avvenire con deposito in Cancelleria dell’atto di citazione notificato al condominio o del ricorso depositato in cancelleria. L'annullamento va richiesto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della delibera o dalla data di comunicazione della stessa per gli assenti. La dichiarazione di nullità può essere richiesta in ogni tempo.

Le delibere assembleari possono essere impugnate per nullità o per annullabilità:

Sono delibere nulle:

1)prive di elementi essenziali;

2)con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume);

3)con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea o che incide sulle proprietà esclusive dei singoli condomini;

4)comunque invalide in relazione all’oggetto (possono essere sostituite da altre e cessa la materia del contendere.

Sono delibere annullabili:

1)vizi alla regolare costituzione dell’assemblea;

2)delibere prese con maggioranza inferiore da quella prevista dalla legge o dal regolamento;

3)vizi formali;

4)in violazione dei termini di prescrizione (mancato rispetto dei termini di prescrizione in azioni contro il condominio);

5)genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione dell’assemblea;

6)che violano le norme che prevedano maggioranze qualificate in relazione all’oggetto (sanabili con delibere di convalida).

NOTA BENE

L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

COSTI

Contributo unificato secondo il valore della causa o con causa a valore indeterminato più € 27 di diritti forfettari, oltre la parcella del legale.