Tutela interdetto
COS'E'
La pronuncia di interdizione è la forma di protezione prevista per coloro che per abituale infermità di mente sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. L'interdizione è pronunciata all'esito di un giudizio che deve essere promosso tramite AVVOCATO. La pronuncia comporta, da parte del Giudice tutelare, la nomina di un tutore (che in via provvisoria può essere nominato dal Giudice della causa di interdizione).
NORMATIVA
CHI PUO' RICHIEDERLO
Possono promuovere la causa di interdizione lo stesso interessato, il coniuge, il convivente, i parenti entro il IV grado, gli affini entro il II grado, oppure il Pubblico Ministero (Ufficio Fasce Deboli della Procura) su segnalazione dei servizi sociali o sanitari, di parenti affini e anche di terzi.
DOVE
Tribunale del luogo dove la persona che deve essere interdetta ha la residenza o il domicilio.
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Lanusei – via Marconi, 109 - Cancelleria Tutele - Piano IV - Stanze 7
Informazioni telefoniche: 0782/473447
Fax: 0782/42640
e- mail: patrizia.romagnoli@giustizia.it volontariagiurisdizione.tribunale.lanusei@giustizia.it
Orario sportello: lunedì – mercoledì – venerdì – sabato dalle 8:30 alle 13:30
martedì – giovedì dalle 8:30 alle 12:00
COME SI SVOLGE
Poteri e obblighi del tutore sono stabiliti dalla legge: il tutore rappresenta l'interdetto in tutti gli atti e deve rendere conto al Giudice tutelare (rendiconto annuale).
COSTI
- Esente da contributo unificato.
- Una marca da € 27,00 per diritti forfetizzati