Modificazione delle condizioni di separazione e divorzio
COS'E'
E’ la procedura promossa dalla parte interessata in base alla quale le condizioni riguardanti il coniuge e/o la prole previste nei provvedimenti di separazione (verbale di separazione consensuale omologato, sentenza di separazione e, ora in forza della entrata in vigore della legge n.162/2014 anche accordo in esito a procedura di negoziazione assistita o accordo avanti all’Ufficiale di stato civile), ove ne maturino i presupposti (ad esempio muta la situazione in base alla quale i provvedimenti sono stati adottati) e/o ne ricorrano giustificati motivi, possono essere modificate attraverso un apposito procedimento in camera di consiglio.
Analoga procedura è prevista per la modifica delle condizioni di divorzio dall’art 9 comma 1 della legge 1 dicembre 1970 n.898. Il ricorso al Tribunale si deve ritenere ora possibile in forza della entrata in vigore della legge n.162/2014 anche per la modifica delle condizioni previste negli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentati all’ufficiale di stato civile ovvero assunti in esito a procedura di negoziazione assistita.
NORMATIVA
Art.710 Codice di Procedura Civile
Art.6 e Art.12 Legge n.162/2014
CHI PUO' RICHIEDERLO
Le parti che stanno in giudizio col ministero di un difensore.
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Lanusei – via Marconi, 109 - Cancelleria Civile – Piano IV – Stanza 11
giorni e orario di apertura al pubblico: tutti i giorni, sabato compreso dalle 08:30 alle 13:30 ad eccezione del martedì e del giovedì dalle 08:30alle 12:00
telefono 0782/473450 - fax 0782/42640
e-mail: beatrice.depau@giustizia.it
pec: contenziosocivile.tribunale.lanusei@giustziacert.it
COME SI SVOLGE
Le parti sono sentite in apposita udienza; nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.
COSTI
- Contributo Unificato da € 98,00