Giudici di Pace

Ufficio del Giudice di Pace di Lanusei - Materie di competenza

In Materia Penale
Per i delitti, consumati o tentati, di
  • percosse (art.581 codice penale);
  • lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 c.p.);
  • lesioni personali colpose perseguibili a querela di parte (art.590 c.p.), con esclusione:
    • delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.
    • delle fattispecie inerenti lesioni gravi o gravissime conseguenti a fatti commessi con violazioni delle norme di circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p., terzo comma), quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • diffamazione (art. 595 c.p.);
  • minaccia (art. 612 c.p.);
  • furti punibili a querela dell'offeso (art. 626 c.p.);
  • sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
  • usurpazione (art.631 c.p.), salvi i casi per i quali non è prevista la perseguibilità a querela (art. 639 bis c.p.);
  • deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art.632 c.p.), salvi i casi per i quali non è prevista la perseguibilità a querela (art. 639 bis c.p.);
  • invasione di terreni o edifici (art.633 c.p.), salvi i casi per i quali non e' prevista la perseguibilità a querela (art. 639 bis c.p.);
  • danneggiamento.(art.635 c.p.);
  • introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art.636 c.p.), salvi i casi per i quali non è prevista la perseguibilità a querela (art. 639 bis c.p.);
  • ingresso abusivo nel fondo altrui (art.637 c.p.);
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art.638 c.p.);
  • deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art.639 c.p.);
  • appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito (art.647 c.p.).
Per le contravvenzioni relative a
  • somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art.689 c.p.);
  • determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art.690 c.p.);
  • somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art.691);
  • atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art.726 c.p.);
  • inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.).
Note:
  • la competenza per i reati previsti dagli art. 186 e 187 c.d.s. (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe) è stata trasferita al Tribunale ordinario dal d.l. 151/2003;
  • sono di competenza del giudice di pace anche delitti e contravvenzioni previste da varie leggi speciali, meglio specificate al comma 2 art.4 del d.lgs. 274/2000;
  • per quanto riguarda la competenza territoriale, e' competente il Giudice di Pace del luogo ove il reato è stato consumato.
LE PENE

Per i reati sopra indicati il Giudice di Pace non può comminare pene detentive ma solo pecuniarie oppure, in casi di particolare gravità, di prestazione di attività lavorative non retribuite a favore della collettività o di permanenza domiciliare: Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta QUERELA. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell'ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall'utente/querelante.

Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un RICORSO IMMEDIATO che è simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato.

Il termine, sia per presentare la querela, che il ricorso immediato, è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.

In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.