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Sospensione processo e messa alla prova

Sospensione del processo e messa alla prova

SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA

 

COS'E'

La legge 28/04/2014, n.67, in vigore dal 17/05/2014, prevede – quando si procede per determinati reati (v. sotto) - la possibilità di sospendere il procedimento e "mettere alla prova" l'imputato. Se la “prova” dà esito positivo, il reato viene dichiarato estinto.

La "prova" consiste nel tenere condotte volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, a risarcire il danno cagionato. Essa comporta, altresì, l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che prevede la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, cioè una prestazione non retribuita (affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato) di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. - Sul lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova v. il regolamento emanato con D. M. Giustizia 8/6/2015 n.88.

L'imputato può essere messo alla prova soltanto nei processi per:

 -  reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria, oppure con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria  [la Corte di Cassazione, sez.IV penale, con sentenza 27/7/2015 n.32787 ha precisato che nel verificare il limite di 4 anni non si tiene conto delle eventuali aggravanti contestate];

- delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 c.p.p., e cioè: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 C.P.; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 C.P.; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, comma 2, C.P.; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, comma 2, C.P.; e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma 2, C.P., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; f) furto aggravato a norma dell'art. 625 C.P.; g) ricettazione prevista dall'art. 648 C.P..

N.B.: Quanto sopra riguarda l'imputato maggiorenne. Per i minorenni, invece, la messa alla prova era già prevista (assai più ampiamente) dal D.P.R. 22/9/1988, n.448, art.28.

 

NORMATIVA

CHI PUO' RICHIEDERLO

L'imputato (o indagato) di uno o più reati sopra indicati, purché non sia persona già dichiarata delinquente abituale, contravventore abituale, delinquente o contravventore professionale, oppure delinquente per tendenza.

La richiesta va proposta personalmente o tramite soggetto munito di procura speciale (di solito rilasciata al proprio avvocato difensore).

N.B: la messa alla prova non può essere concessa più di una volta.

DOVE

La richiesta si presenta:

  • Se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, al Pubblico Ministero (Procura della Repubblica di Lanusei) che procede
  • Negli altri casi, al Giudice che procede:

Per l’elaborazione del programma di trattamento, rivolgersi a:

UEPE - Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Nuoro.

Telefono

078436739

Fax

078437954

Indirizzo mail: uepe.nuoro@giustizia.it

: uepe.nuoro@giustiziacert.it

 

COME SI SVOLGE

Se il Giudice accoglie la richiesta, il procedimento penale resta sospeso durante il periodo di messa alla prova; resta sospeso anche il corso della prescrizione del reato (N.B.: la sospensione non ha effetto nei confronti degli eventuali coimputati).

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. Nessuna sanzione penale, dunque; ma restano applicabili le sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Viceversa, in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità (1), oppure se l'imputato commette, durante il periodo di prova, un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole di quello per cui si procede, la sospensione è revocata ed il processo riprende il suo corso. Al riguardo, si tenga presente che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

(1) In caso di impedimento, l'imputato deve darne tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. L'impedimento per malattia o infortunio deve essere documentato con certificato medico. Il lavoro non fatto sarà recuperato in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova (v. art.3, comma 6, del Decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015, n.88 ).